Art. 61 · Richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES

Art. 61

Richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES

In vigore dal 16 apr 2014
Richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES 1.   L’assistenza finanziaria pubblica diretta a un soggetto vigilato si intende richiesta quando un membro del MES presenta una richiesta per la concessione di assistenza finanziaria a tale soggetto da parte del MES, in conformità a una decisione adottata dal Consiglio dei governatori del MES ai sensi dell’ del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità concernente la ricapitalizzazione diretta di un ente creditizio e conformemente agli strumenti adottati con tale decisione. 2.   L’assistenza finanziaria pubblica diretta si intende ricevuta da un ente creditizio quando tale assistenza è stata ricevuta dall’ente creditizio in virtù della decisione e degli strumenti di cui al paragrafo 1.
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