Art. 58 · Determinazione della significatività sulla base dell’importanza per l’economia di uno qualsiasi degli Stati membri partecipanti su richiesta di un’ANC

Art. 58

Determinazione della significatività sulla base dell’importanza per l’economia di uno qualsiasi degli Stati membri partecipanti su richiesta di un’ANC

In vigore dal 16 apr 2014
Determinazione della significatività sulla base dell’importanza per l’economia di uno qualsiasi degli Stati membri partecipanti su richiesta di un’ANC 1.   Un’ANC può notificare alla BCE che essa considera un soggetto vigilato come significativo in riferimento alla propria economia nazionale. 2.   La BCE valuta la notificazione da parte dell’ANC in base ai criteri indicati nell’, paragrafo 1. 3.   L’ si applica di conseguenza.
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