Art. 57 · Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.

Art. 57

Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.

In vigore dal 16 apr 2014
Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante. 1.   Quando valuta se un soggetto o un gruppo vigilato è o meno significativo per l’economia dell’Unione o di uno Stato membro partecipante per motivi diversi da quelli indicati nell’, la BCE prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: a) la significatività del soggetto o del gruppo vigilato per settori economici specifici, nell’Unione o in uno Stato membro partecipante; b) l’interconnessione del soggetto o del gruppo vigilato con l’economia dell’Unione o di uno Stato membro partecipante; c) la sostituibilità del soggetto o del gruppo vigilato sia come partecipante al mercato che come fornitore di servizi ai clienti; d) la complessità commerciale, strutturale e di funzionamento del soggetto o del gruppo vigilato. 2.   L’, paragrafo 3, si applica di conseguenza.
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