Art. 57
Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.
In vigore dal 16 apr 2014
Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.
1. Quando valuta se un soggetto o un gruppo vigilato è o meno significativo per l’economia dell’Unione o di uno Stato membro partecipante per motivi diversi da quelli indicati nell’, la BCE prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri:
a)
la significatività del soggetto o del gruppo vigilato per settori economici specifici, nell’Unione o in uno Stato membro partecipante;
b)
l’interconnessione del soggetto o del gruppo vigilato con l’economia dell’Unione o di uno Stato membro partecipante;
c)
la sostituibilità del soggetto o del gruppo vigilato sia come partecipante al mercato che come fornitore di servizi ai clienti;
d)
la complessità commerciale, strutturale e di funzionamento del soggetto o del gruppo vigilato.
2. L’, paragrafo 3, si applica di conseguenza.
Storico versioni
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