Art. 56 · Soglia dell’importanza economica nazionale

Art. 56

Soglia dell’importanza economica nazionale

In vigore dal 16 apr 2014
Soglia dell’importanza economica nazionale Un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro partecipante o un gruppo vigilato la cui impresa madre è situata in uno Stato membro partecipante sono classificati come significativi sulla base della loro importanza per l’economia del relativo Stato membro partecipante se: (soglia di importanza economica nazionale) e A ≥ 5 miliardi di euro in cui A è il valore totale delle attività determinato in conformità agli articoli da 51 a 55 per un dato anno civile, e B è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, come definito nel punto 8.89 dell’allegato A al Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (SEC 2010) e pubblicato da Eurostat per un dato anno civile.
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