Art. 53 · Gruppi di imprese consolidate

Art. 53

Gruppi di imprese consolidate

In vigore dal 16 apr 2014
Gruppi di imprese consolidate 1.   Allo scopo di determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni, il gruppo di imprese consolidate vigilato è composto dalle imprese che devono essere consolidate a fini prudenziali in conformità al diritto dell’Unione. 2.   Allo scopo di determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni, il gruppo di imprese consolidate vigilato include le filiazioni e le succursali in Stati membri non partecipanti e paesi terzi.
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