Art. 52 · Base per determinare la significatività in base alle dimensioni in circostanze specifiche o eccezionali

Art. 52

Base per determinare la significatività in base alle dimensioni in circostanze specifiche o eccezionali

In vigore dal 16 apr 2014
Base per determinare la significatività in base alle dimensioni in circostanze specifiche o eccezionali 1.   Se, rispetto a un soggetto vigilato meno significativo, si verifica una variazione sostanziale eccezionale delle circostanze rilevanti ai fini della determinazione della significatività sulla base del criterio delle dimensioni, l’ANC di riferimento verifica se la soglia dimensionale è raggiunta. Se tale variazione si verifica in riferimento a un soggetto vigilato significativo, la BCE verifica se la soglia dimensionale continua a essere raggiunta. Una variazione sostanziale eccezionale delle circostanze rilevanti per determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni include uno qualsiasi dei seguenti casi: a) la fusione di due o più enti creditizi, b) la vendita o il trasferimento di una divisione operativa rilevante, c) il trasferimento di quote di un ente creditizio per effetto del quale tale ente non appartiene più al gruppo vigilato cui apparteneva prima della cessione, d) la decisione definitiva di procedere ad una liquidazione ordinata del soggetto (o gruppo) vigilato, e) situazioni di fatto analoghe. 2.   Un soggetto vigilato meno significativo e, nel caso di un gruppo vigilato meno significativo, il soggetto vigilato meno significativo al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, informa l’ANC di riferimento del verificarsi di una qualsiasi delle variazioni descritte al paragrafo 1. Un soggetto vigilato significativo e, nel caso di un gruppo vigilato significativo, il soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, informa la BCE del verificarsi di una qualsiasi delle variazioni descritte al paragrafo 1. 3.   In deroga alla regola dei tre anni stabilita all’, paragrafi da 1 a 3, e in circostanze eccezionali, comprese quelle di cui al paragrafo 1, la BCE decide, in consultazione con le ANC, se i soggetti vigilati interessati sono significativi o meno significativi e la data a partire dalla quale la vigilanza è esercitata dalla BCE o dalle ANC.
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