Art. 5
Coinvolgimento dei membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti
In vigore dal 16 apr 2014
Coinvolgimento dei membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti
1. Anche le BCN degli Stati membri partecipanti che non sono ANC e che sono coinvolte, ai sensi del proprio diritto nazionale, nella vigilanza prudenziale di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo possono designare uno o più membri del proprio organico quali membri di un gruppo di vigilanza congiunto.
2. La BCE è informata di tali designazioni e l’ trova applicazione di conseguenza.
3. Qualora membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti siano designati a far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, i riferimenti alle ANC in materia di gruppi di vigilanza congiunti sono interpretati come effettuati anche a tali BCN.
Storico versioni
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