Art. 49 · Pubblicazione

Art. 49

Pubblicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Pubblicazione 1.   La BCE pubblica un elenco contenente il nome dei soggetti e gruppi vigilati che ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE, indicando, se del caso, per ciascun soggetto vigilato, il gruppo vigilato cui appartiene, nonché il fondamento giuridico specifico della vigilanza diretta. L’elenco comprende, nel caso di classificazione come significativo sulla base del criterio delle dimensioni, il valore totale delle attività del soggetto o del gruppo vigilato. La BCE pubblica altresì il nome dei soggetti vigilati che, sebbene soddisfino uno dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e siano quindi qualificabili come significativi, sono considerati dalla BCE meno significativi, in ragione di particolari circostanze, in conformità al titolo 9 della parte IV, e pertanto non ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE. 2.   La BCE pubblica un elenco contenente il nome di ogni soggetto vigilato che ricade sotto la vigilanza di un’ANC e il nome della relativa ANC. 3.   Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati in formato elettronico e sono accessibili sul sito Internet della BCE. 4.   Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aggiornati periodicamente.
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