Art. 48 · Procedure pendenti

Art. 48

Procedure pendenti

In vigore dal 16 apr 2014
Procedure pendenti 1.   Qualora si debba procedere a un passaggio delle competenze tra la BCE e un’ANC, l’autorità la cui competenza cesserà (di seguito, l’«autorità la cui competenza cessa») informa l’autorità che assumerà la competenza (di seguito, l’«autorità che assume la vigilanza») di ogni procedura di vigilanza formalmente avviata che richieda una decisione. L’autorità la cui competenza cessa fornisce tali informazioni immediatamente dopo aver appreso dell’imminente passaggio delle competenze. L’autorità la cui competenza cessa aggiorna tali informazioni su base continuativa, e generalmente con frequenza mensile, quando vi siano da segnalare nuove informazioni su una procedura di vigilanza. L’autorità che assume la vigilanza può, in casi debitamente giustificati, consentire la segnalazione con minore frequenza. Ai fini degli , per procedura di vigilanza si intende una procedura di vigilanza della BCE o di un’ANC. Prima del passaggio delle competenze, l’autorità la cui competenza cessa prende contatto con l’autorità che assume la vigilanza, senza indebito ritardo, a seguito dell’avvio di ogni nuova procedura di vigilanza che richieda una decisione. 2.   Se si verifica un passaggio delle competenze, l’autorità la cui competenza cessa si adopera per definire, prima della data in cui avverrà il passaggio delle competenze di vigilanza, ogni procedura di vigilanza pendente che richieda una decisione. 3.   Se una procedura di vigilanza formalmente avviata che richiede una decisione non può essere definita prima della data in cui avviene il passaggio delle competenze di vigilanza, l’autorità la cui competenza cessa rimane competente per la definizione di tale procedura di vigilanza. A tale scopo, l’autorità la cui competenza cessa conserva anche tutti i relativi poteri fino alla definizione della procedura di vigilanza. L’autorità la cui competenza cessa definisce la procedura di vigilanza in questione conformemente al diritto applicabile in virtù dei poteri che essa conserva. Prima di adottare qualsiasi decisione in una procedura di vigilanza pendente prima del passaggio delle competenze, l’autorità la cui competenza cessa ne informa l’autorità che assume la vigilanza. Essa fornisce all’autorità che assume la vigilanza una copia della decisione adottata e di ogni documento pertinente relativo a tale decisione. 4.   In deroga al paragrafo 3, la BCE può decidere, in consultazione con l’ANC di riferimento ed entro un mese dalla ricezione delle informazioni necessarie per completare la propria valutazione in merito alla procedura rilevante di vigilanza formalmente avviata, di farsi carico della procedura di vigilanza in questione. Se, per motivi attinenti al diritto nazionale, è necessaria una decisione della BCE prima della fine del periodo di valutazione di cui al periodo precedente, l’ANC fornisce alla BCE le informazioni necessarie e specifica, in particolare, il termine entro il quale la BCE deve decidere se intende o meno prendere in carico la procedura. Se la BCE prende in carico la procedura di vigilanza, essa notifica alla relativa ANC e alle parti la propria decisione in tal senso. La BCE specifica nella propria decisione le conseguenze della presa in carico di tale procedura di vigilanza. 5.   La BCE e l’ANC di riferimento cooperano in relazione al completamento di ogni procedura pendente e possono scambiarsi qualsiasi informazione pertinente a tale scopo. 6.   Il presente articolo non si applica alle procedure comuni.
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