Art. 47 · Motivi per la cessazione della vigilanza diretta della BCE

Art. 47

Motivi per la cessazione della vigilanza diretta della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Motivi per la cessazione della vigilanza diretta della BCE 1.   Nel caso di un soggetto vigilato significativo classificato come tale sulla base a) delle sue dimensioni, b) della sua importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante, c) della significatività delle attività transfrontaliere o in quanto appartenente a un gruppo che soddisfa almeno uno dei predetti criteri, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta se, per tre anni civili consecutivi, nessuno dei tre predetti criteri, di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU, è stato soddisfatto dal singolo soggetto o dal gruppo vigilato cui esso appartiene. 2.   Nel caso di un soggetto vigilato classificato come significativo avendo richiesto l’assistenza finanziaria pubblica diretta del MES a beneficio a) proprio, b) del gruppo vigilato cui appartiene, o c) di qualsiasi soggetto vigilato che fa parte di tale gruppo, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta, se l’assistenza finanziaria pubblica diretta è stata negata, restituita per intero o è cessata e purché tale soggetto non sia significativo per altri motivi. Tale decisione, nel caso di restituzione o cessazione dell’assistenza finanziaria pubblica diretta, può essere adottata esclusivamente decorsi tre anni civili successivi alla totale restituzione o alla cessazione dell’assistenza finanziaria pubblica diretta. 3.   Nel caso di un soggetto vigilato classificato come significativo, trattandosi uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante conformemente agli , o in quanto appartenente al gruppo vigilato di tale ente creditizio, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta se, per tre anni civili consecutivi, tale soggetto non è stato uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante, purché esso non sia significativo per altri motivi. 4.   Nel caso di un soggetto direttamente vigilato dalla BCE in virtù di una decisione della BCE adottata ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU e purché il soggetto in questione non sia significativo per altri motivi, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla propria vigilanza diretta, se, sulla base dell’esercizio di una ragionevole discrezionalità, non è più necessaria la vigilanza diretta per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
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