Art. 43
Riesame della qualifica di soggetto vigilato
In vigore dal 16 apr 2014
Riesame della qualifica di soggetto vigilato
1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, la BCE procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo vigilato significativo continuano a soddisfare uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
2. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, ogni ANC procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU. Nel caso di un gruppo vigilato meno significativo, tale riesame è condotto dall’ANC di riferimento dello Stato membro partecipante in cui è insediata l’impresa madre, determinata al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti.
3. A seguito della ricezione di pertinenti informazioni, in particolare nei casi specificati dall’, la BCE può verificare in qualunque momento a) se un soggetto vigilato soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e b) se un soggetto vigilato non soddisfa più uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
4. Se un’ANC ritiene che un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU, l’ANC di riferimento ne informa la BCE, senza indebito ritardo.
5. Su richiesta della BCE o di un’ANC, la BCE e l’ANC di riferimento cooperano nel determinare se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato, è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
6. Se la BCE a) decide di assumere la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato ovvero b) decide che debba cessare la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato dalla BCE, la BCE e l’ANC di riferimento cooperano al fine di assicurare l’ordinato trasferimento delle competenze in materia di vigilanza. In particolare, quando la BCE assume la vigilanza diretta sul soggetto vigilato, l’ANC di riferimento predispone una relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio del soggetto vigilato; quando l’ANC diviene competente a esercitare la vigilanza sul soggetto interessato, tale relazione è predisposta dalla BCE.
7. La BCE determina se un soggetto o un gruppo vigilato è significativo utilizzando i criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU nell’ordine in cui sono elencati, segnatamente: a) dimensioni; b) importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante; c) significatività delle attività transfrontaliere; d) richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte dal MES; e) il fatto che si tratti di uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.
Storico versioni
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