Art. 41
Disposizioni specifiche in riferimento alle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti
In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni specifiche in riferimento alle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti
1. Tutte le succursali aperte nel medesimo Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono considerate, ai fini del presente regolamento, come un singolo soggetto vigilato.
2. Ai fini del presente regolamento, le succursali aperte in diversi Stati membri partecipanti da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono trattate singolarmente come soggetti vigilati distinti.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le succursali di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono valutate singolarmente come soggetti vigilati distinti, e separatamente rispetto alle filiazioni dello stesso ente creditizio, al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
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