Art. 40
Classificazione di soggetti vigilati appartenenti a un gruppo come significativi
In vigore dal 16 apr 2014
Classificazione di soggetti vigilati appartenenti a un gruppo come significativi
1. Se uno o più soggetti vigilati fanno parte di un gruppo vigilato, i criteri per determinare la significatività sono determinati al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, conformemente alle disposizioni di cui ai titoli da 3 a 7 della parte IV.
2. Ciascuno dei soggetti vigilati appartenenti a un gruppo vigilato è considerato come soggetto vigilato significativo quando ricorre una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
il gruppo vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti soddisfa il criterio delle dimensioni, il criterio dell’importanza economica o il criterio delle attività transfrontaliere;
b)
uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato soddisfa il criterio dell’assistenza finanziaria pubblica diretta;
c)
uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.
3. Se reputa che un gruppo vigilato sia o non sia più significativo, la BCE adotta una decisione della BCE con cui dispone o revoca la classificazione di tale soggetto quale significativo e stabilisce le date di inizio e di fine della vigilanza diretta della BCE su ciascun soggetto vigilato appartenente al gruppo in questione, conformemente ai criteri e alle procedure disciplinati all’.
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