Art. 4
Istituzione e composizione dei gruppi di vigilanza congiunti
In vigore dal 16 apr 2014
Istituzione e composizione dei gruppi di vigilanza congiunti
1. La BCE è responsabile dell’istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti. La designazione dei membri del personale delle ANC nei gruppi di vigilanza congiunti è effettuata dalle rispettive ANC in conformità al paragrafo 2.
2. In conformità ai principi di cui all’, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU, e fatto salvo l’, le ANC designano una o più persone del proprio organico quale membro o membri di un gruppo di vigilanza congiunto. Un membro del personale di un’ANC può essere designato a far parte di più gruppi di vigilanza congiunti.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può richiedere alle ANC di modificare le designazioni effettuate ove ciò risulti opportuno ai fini della composizione di un gruppo di vigilanza congiunto.
4. Qualora più ANC esercitino compiti di vigilanza in uno Stato membro partecipante, o qualora il diritto nazionale di uno Stato membro partecipante attribuisca a una BCN compiti specifici di vigilanza e la BCN non sia un’ANC, le autorità di riferimento coordinano la propria partecipazione all’interno dei gruppi di vigilanza congiunti.
5. La BCE e le ANC si consultano tra loro e si accordano in merito all’utilizzo di risorse dell’ANC in relazione ai gruppi di vigilanza congiunti.
Storico versioni
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