Art. 36 · Segnalazione di violazioni

Art. 36

Segnalazione di violazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Segnalazione di violazioni Chiunque, in buona fede, può effettuare una segnalazione diretta alla BCE, qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale segnalazione farà emergere violazioni degli atti giuridici di cui all’, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti (compresa la stessa BCE).
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