Art. 33 · Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCE

Art. 33

Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCE 1.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 2, una decisione di vigilanza della BCE è accompagnata dall’indicazione dei motivi di tale decisione. 2.   La motivazione espone i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche su cui la decisione di vigilanza della BCE è fondata. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 4, la BCE fonda le proprie decisioni di vigilanza esclusivamente su fatti e addebiti sui quali la parte ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.
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