Art. 32 · Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCE

Art. 32

Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCE 1.   Nelle procedure di vigilanza della BCE i diritti alla difesa delle parti interessate sono pienamente garantiti. A tal fine, e a seguito dell’avvio di una procedura di vigilanza della BCE, le parti hanno diritto di accedere al fascicolo della BCE, fatto salvo l’interesse legittimo delle persone giuridiche e fisiche diverse dalla parte interessata alla tutela del segreto commerciale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate. Le ANC inoltrano alla BCE, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all’accesso a fascicoli collegati a procedure di vigilanza della BCE ad esse pervenuta. 2.   I fascicoli sono composti da tutti i documenti ottenuti, prodotti o raccolti dalla BCE nel corso di una procedura di vigilanza della BCE, indipendentemente dal mezzo di archiviazione. 3.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che la BCE o l’ANC divulghino e facciano uso delle informazioni necessarie a provare la sussistenza di una violazione. 4.   La BCE può decidere che l’accesso al fascicolo sia concesso in una o più delle modalità seguenti, tenuto conto delle capacità tecniche delle parti: a) attraverso uno o più CD-ROM o qualunque altro dispositivo elettronico di archiviazione dei dati che possa rendersi disponibile in futuro; b) attraverso copie del fascicolo accessibile in forma cartacea, inviate loro per posta; c) invitandole a esaminare il fascicolo accessibile presso gli uffici della BCE. 5.   Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere i documenti interni della BCE o di un’ANC e la corrispondenza tra la BCE e un’ANC o tra ANC.
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