Art. 30
Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCE
In vigore dal 16 apr 2014
Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCE
1. Se lo ritiene necessario, la BCE può ascoltare testimoni e periti.
2. Quando la BCE nomina un perito, essa ne definisce i compiti in un accordo e fissa un termine entro il quale il perito deve presentare la sua relazione.
3. Quando la BCE ascolta testimoni o periti, questi hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Dopo aver rilasciato le proprie dichiarazioni, i testimoni hanno diritto a un’indennità compensativa per mancato guadagno, mentre i periti hanno diritto all’onorario concordato per le loro prestazioni. La somma è attribuita in conformità alle disposizioni applicabili, rispettivamente, all’indennità compensativa per i testimoni e alla remunerazione dei periti della Corte di giustizia dell’Unione europea.
4. La BCE può richiedere che le persone menzionate all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU compaiano in veste di testimoni presso gli uffici della BCE o in qualsiasi altro luogo in uno Stato membro partecipante stabilito dalla BCE. Se una persona menzionata all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU è una persona giuridica, sono obbligate a comparire le persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del periodo precedente
Storico versioni
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