Art. 29 · Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCE

Art. 29

Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCE 1.   Al fine di accertare le circostanze di fatto di un caso, la BCE si avvale degli elementi di prova che, a seguito di debita valutazione, reputa appropriati. 2.   Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti assistono la BCE nell’accertamento delle circostanze di fatto del caso. In particolare, fatti salvi i limiti relativi alle procedure sanzionatorie ai sensi del diritto dell’Unione, le parti riferiscono fedelmente i fatti a loro noti. 3.   La BCE può fissare un termine entro il quale le parti possono fornire gli elementi di prova.
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