Art. 28
Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCE
In vigore dal 16 apr 2014
Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCE
1. Una procedura di vigilanza della BCE può essere avviata d’ufficio o su istanza di parte. Fatto salvo il paragrafo 3, la BCE determina i fatti che saranno pertinenti per l’ adozione della sua decisione finale in ogni procedura di vigilanza d’ufficio della BCE.
2. Nella propria valutazione, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti.
3. Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti sono tenute a partecipare a una procedura di vigilanza della BCE e a fornire supporto al fine di chiarire i fatti. Nelle procedure di vigilanza della BCE avviate su istanza di parte, la BCE può limitare la propria determinazione dei fatti alla richiesta formulata nei confronti della parte di fornire le informazioni fattuali pertinenti.
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