Art. 25 · Principi generali

Art. 25

Principi generali

In vigore dal 16 apr 2014
Principi generali 1.   Ogni procedura di vigilanza della BCE avviata in conformità all’ e al capo III, sezione 2 del regolamento sull’MVU è condotta in conformità all’ del regolamento sull’MVU e alle disposizioni del presente titolo. 2.   Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle procedure condotte dalla Commissione amministrativa del riesame.
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