Art. 22.tit_1 · Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteri

Art. 22.tit_1

Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteri

In vigore dal 16 apr 2014
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-22.tit_1