Art. 22 · Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteri

Art. 22

Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteri

In vigore dal 16 apr 2014
Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteri 1.   Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, la BCE può richiedere, mediante istruzioni, alle ANC o alle AND o ad entrambe, di esercitare i loro poteri, in virtù e in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale e come disposto dall’ del regolamento sull’MVU, se il regolamento sull’MVU non attribuisce tali poteri alla BCE. 2.   Le ANC e/o, in riferimento all’ del regolamento sull’MVU, le AND, informano la BCE circa l’esercizio di tali poteri senza indebito ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-22