Art. 20
Dovere di cooperare in buona fede
In vigore dal 16 apr 2014
Dovere di cooperare in buona fede
La BCE e le ANC sono tenute a cooperare in buona fede e scambiarsi informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:468:oj#art-20