Art. 16
Autorità dello Stato membro ospitante competente per la libera prestazione dei servizi
In vigore dal 16 apr 2014
Autorità dello Stato membro ospitante competente per la libera prestazione dei servizi
1. Conformemente all’, paragrafo 2, e nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, la BCE esercita i compiti di autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti degli enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti che esercitano la libera prestazione dei servizi in Stati membri partecipanti.
2. Se la libera prestazione dei servizi è, per motivi di interesse generale, soggetta a talune condizioni in virtù del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti, le ANC informano la BCE di tali condizioni.
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