Art. 148 · Definizione del formato della relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio che le ANC forniscono alla BCE

Art. 148

Definizione del formato della relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio che le ANC forniscono alla BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Definizione del formato della relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio che le ANC forniscono alla BCE 1.   Le ANC, al più tardi entro il 4 agosto 2014, comunicano alla BCE l’identità degli enti creditizi che esse hanno autorizzato, unitamente a una relazione concernente tali enti creditizi in un formato specificato dalla BCE. 2.   Nonostante il disposto di cui al paragrafo 1, se la BCE inizia a svolgere i compiti ad essa attribuiti prima del 4 novembre 2014, essa può richiedere alle ANC di comunicarle, entro un termine ragionevole indicato nella richiesta, l’identità dei pertinenti enti creditizi, unitamente a una relazione in un formato specificato dalla BCE.
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