Art. 146
Svolgimento delle ispezioni in loco
In vigore dal 16 apr 2014
Svolgimento delle ispezioni in loco
1. Le persone che svolgono l’ispezione in loco seguono le istruzioni del capo del gruppo per l’ispezione in loco.
2. Ove il soggetto nei confronti del quale si svolge l’ispezione sia un soggetto vigilato significativo, il capo del gruppo per l’ispezione in loco è responsabile del coordinamento del gruppo per l’ispezione in loco e del gruppo di vigilanza congiunto responsabile della vigilanza su tale soggetto.
Storico versioni
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