Art. 145 · Procedura e notifica di un’ispezione in loco

Art. 145

Procedura e notifica di un’ispezione in loco

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura e notifica di un’ispezione in loco 1.   La BCE notifica alla persona giuridica oggetto di un’ispezione in loco la decisione della BCE di cui all’, paragrafo 2, e l’identità dei membri del gruppo per l’ispezione in loco almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio dell’ispezione in loco. La BCE notifica l’ispezione in loco all’ANC dello Stato membro in cui tale ispezione deve essere svolta almeno una settimana prima di effettuare la notifica alla persona giuridica oggetto dell’ispezione in loco. 2.   Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l’ispezione in loco senza previa notifica al soggetto vigilato. L’ANC ne è informata appena possibile, prima dell’inizio dell’ispezione in loco.
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