Art. 144 · Costituzione e composizione dei gruppi per le ispezioni in loco

Art. 144

Costituzione e composizione dei gruppi per le ispezioni in loco

In vigore dal 16 apr 2014
Costituzione e composizione dei gruppi per le ispezioni in loco 1.   La BCE è responsabile della costituzione e della composizione dei gruppi per le ispezioni in loco con il coinvolgimento delle ANC, in conformità all’ del regolamento sull’MVU. 2.   La BCE designa il capo del gruppo per l’ispezione in loco, scegliendolo tra i membri del personale della BCE e dell’ANC. 3.   La BCE e l’ANC si consultano e si accordano sull’uso delle risorse dell’ANC in relazione ai gruppi per le ispezioni in loco.
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