Art. 141
Richieste di informazioni a scadenza regolare ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Richieste di informazioni a scadenza regolare ai sensi dell’ del regolamento sull’MVU
1. In conformità all’ del regolamento sull’MVU, e in particolare al potere della BCE di richiedere la comunicazione di informazioni a scadenza regolare e in formati specifici, a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici, e in conformità al pertinente diritto dell’Unione, la BCE può richiedere ai soggetti vigilati di segnalare ulteriori informazioni in materia di vigilanza, ogniqualvolta tali informazioni siano necessarie alla BCE per l’espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU. Alle condizioni dettate dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può specificare, in particolare, le categorie di informazioni da segnalare nonché i processi, i formati, la frequenza e i termini per la comunicazione delle relative informazioni.
2. Se la BCE richiede a persone giuridiche o fisiche, come specificate all’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, di fornire informazioni a scadenza regolare, l’, paragrafi 3 e 4, trova applicazione di conseguenza.
Storico versioni
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