Art. 140 · Compiti relativi alle relazioni di vigilanza alle autorità competenti

Art. 140

Compiti relativi alle relazioni di vigilanza alle autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Compiti relativi alle relazioni di vigilanza alle autorità competenti 1.   La BCE è responsabile di garantire il rispetto del diritto dell’Unione che impone agli enti creditizi obblighi nel campo delle segnalazioni alle autorità competenti. 2.   A tale scopo, la BCE è investita, in riferimento ai soggetti vigilati significativi, dei compiti e dei poteri disciplinati dal pertinente diritto dell’Unione in materia di segnalazioni di vigilanza. Le ANC sono investite, in riferimento ai soggetti vigilati meno significativi, dei compiti e dei poteri disciplinati dal pertinente diritto dell’Unione in materia di segnalazioni di vigilanza alle autorità competenti. 3.   Nonostante il contenuto del paragrafo 2 e salvo che sia altrimenti disposto, ogni soggetto vigilato comunica all’ANC di riferimento le informazioni da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell’Unione. Salvo che sia espressamente disposto altrimenti, tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati sono destinate alle ANC. Queste provvedono al controllo preliminare dei dati e rendono disponibili le informazioni alla BCE. 4.   La BCE organizza i processi relativi alla raccolta e al controllo di qualità dei dati segnalati dai soggetti vigilati, conformemente al pertinente diritto dell’Unione e alle norme tecniche di attuazione dell’ABE.
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