Art. 139
Richieste di informazioni specifiche ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Richieste di informazioni specifiche ai sensi dell’ del regolamento sull’MVU
1. In conformità all’ del regolamento sull’MVU e al pertinente diritto dell’Unione, la BCE può esigere dalle persone giuridiche o fisiche di cui all’, paragrafo 1, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per assolvere i compiti ad essa conferiti dal regolamento sull’MVU. La BCE specifica le informazioni in questione e il termine entro il quale devono essere fornite alla BCE.
2. Prima di richiedere le informazioni da fornire in conformità all’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, la BCE prende in considerazione le informazioni già disponibili presso le ANC.
3. La BCE rende disponibile all’ANC di riferimento una copia di qualsiasi informazione ricevuta dalla persona giuridica o fisica destinataria della richiesta di informazioni.
Storico versioni
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