Art. 138 · Cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento ai poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU

Art. 138

Cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento ai poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento ai poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU Le disposizioni contenute nella presente parte trovano applicazione nei confronti dei soggetti vigilati significativi. Esse si applicano altresì ai soggetti vigilati meno significativi se la BCE decide, in virtù dell’, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sull’MVU, di fare uso dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU in riferimento a un soggetto vigilato meno significativo. Ciò non pregiudica la competenza delle ANC a esercitare la vigilanza diretta sui soggetti meno significativi in virtù dell’, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU.
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