Art. 130 · Termini di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative

Art. 130

Termini di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative

In vigore dal 16 apr 2014
Termini di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative 1.   Il potere della BCE di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti vigilati è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Nel caso di violazioni protratte o reiterate, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la violazione cessa. 2.   Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell’indagine o del procedimento relativi a una violazione ai sensi dell’ determinano l’interruzione del termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data nella quale l’azione è notificata al soggetto vigilato interessato. 3.   Ogni interruzione determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade, al più tardi, alla data in cui risulti trascorso un periodo di tempo pari al doppio della durata del termine di prescrizione senza che la BCE abbia irrogato alcuna sanzione amministrativa. Tale termine è prorogato per tutti i periodi in cui il termine di prescrizione è sospeso ai sensi del paragrafo 5. 4.   Il termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative è sospeso per ogni periodo durante il quale la decisione finale del Consiglio direttivo della BCE è soggetta a un procedimento di riesame dinanzi la Commissione amministrativa del riesame o a impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. 5.   Quando è pendente un procedimento penale nei confronti del soggetto vigilato in connessione con gli stessi fatti, il termine di prescrizione è sospeso per il periodo corrispondente.
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