Art. 13 · Notifica dell’esercizio del diritto di stabilimento nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

Art. 13

Notifica dell’esercizio del diritto di stabilimento nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

In vigore dal 16 apr 2014
Notifica dell’esercizio del diritto di stabilimento nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti 1.   Se l’autorità competente di uno Stato membro non partecipante comunica le informazioni di cui all’, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE in conformità alla procedura stabilita dall’, paragrafo 3, all’ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale deve essere stabilita, tale ANC notifica immediatamente alla BCE la ricezione di tale comunicazione. 2.   Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte dell’autorità competente di uno Stato membro non partecipante, la BCE, nel caso di una succursale significativa in base ai criteri stabiliti nell’ del regolamento sull’MVU e nella parte IV del presente regolamento, o l’ANC di riferimento, nel caso di una succursale meno significativa sulla base dei criteri stabiliti nell’ del regolamento sull’MVU e nella parte IV del presente regolamento, si preparano a esercitare la vigilanza sulla succursale in conformità agli articoli da 40 a 46 della Direttiva 2013/36/UE e, se necessario, indicano le condizioni in presenza delle quali, per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività nello Stato membro ospitante. 3.   Le ANC informano la BCE circa le condizioni in presenza delle quali, a norma del diritto nazionale e per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività nel relativo Stato membro. 4.   Qualsiasi variazione delle informazioni fornite ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere b), c) o d), della Direttiva 2013/36/UE dall’ente creditizio che intende stabilire una succursale è notificata all’ANC di cui al paragrafo 1.
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