Art. 125 · Poteri dell’unità di indagine

Art. 125

Poteri dell’unità di indagine

In vigore dal 16 apr 2014
Poteri dell’unità di indagine 1.   Al fine di indagare sulle presunte violazioni di cui all’, l’unità di indagine può esercitare i poteri attribuiti alla BCE in virtù del regolamento sull’MVU. 2.   Ove, in virtù dei poteri attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU, l’unità di indagine formuli, nell’ambito di un’indagine, una richiesta nei confronti di un soggetto vigilato nell’ambito di un’indagine, essa specifica l’oggetto e lo scopo dell’indagine. 3.   Nell’assolvimento dei propri compiti, l’unità di indagine ha accesso a tutti i documenti e alle informazioni raccolte dalla BCE e, se del caso, dall’ANC di riferimento nel corso delle loro attività di vigilanza.
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