Art. 124 · Deferimento della procedura sanzionatoria all’unità di indagine

Art. 124

Deferimento della procedura sanzionatoria all’unità di indagine

In vigore dal 16 apr 2014
Deferimento della procedura sanzionatoria all’unità di indagine Se la BCE, nell’espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull’MVU, ritiene che vi siano ragioni per sospettare che: a) un soggetto vigilato significativo avente la propria sede principale in uno Stato membro dell’area dell’euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni del pertinente diritto dell’Unione direttamente applicabile, come previsto dall’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU; o b) un soggetto vigilato avente la propria sede principale in uno Stato membro dell’area dell’euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni di un regolamento o di una decisione della BCE, come previsto dall’, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, la BCE deferisce la questione all’unità di indagine.
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