Art. 114 · Poteri di indagine in virtù degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU nell’ambito del regime di cooperazione stretta

Art. 114

Poteri di indagine in virtù degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU nell’ambito del regime di cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Poteri di indagine in virtù degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU nell’ambito del regime di cooperazione stretta 1.   Le disposizioni di cui alla parte XI relative alla cooperazione in riferimento agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU si applicano, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta. 2.   Un’ANC in cooperazione stretta fa uso dei poteri di indagine di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU in conformità alle istruzioni della BCE. 3.   Un’ANC in cooperazione stretta informa la BCE circa le conclusioni risultanti dall’esercizio dei poteri di indagine di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU. 4.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che i membri del personale della BCE designati possano partecipare in veste di osservatori a qualsiasi indagine effettuata ai sensi degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU.
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