Art. 113
Sanzioni amministrative nell’ambito del regime di cooperazione stretta
In vigore dal 16 apr 2014
Sanzioni amministrative nell’ambito del regime di cooperazione stretta
1. Le disposizioni di cui alla parte X in merito alle sanzioni amministrative trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.
2. Nelle circostanze in cui l’ del regolamento sull’MVU, in combinato disposto con la parte X del presente regolamento, prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o di un gruppo vigilato, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all’ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo vigilato in conformità a tali istruzioni.
3. Nei casi in cui l’ del regolamento sull’MVU o la parte X del presente regolamento prevedono che l’ANC di riferimento adotti una decisione nei confronti di un soggetto o gruppo vigilato significativo, un’ANC in cooperazione stretta avvia il procedimento al fine di intervenire per assicurare che siano irrogate adeguate sanzioni amministrative esclusivamente su istruzione della BCE. L’ANC in cooperazione stretta informa la BCE una volta adottata la decisione.
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