Art. 110 · Valutazione della significatività degli enti creditizi nell’ambito del regime di cooperazione stretta

Art. 110

Valutazione della significatività degli enti creditizi nell’ambito del regime di cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione della significatività degli enti creditizi nell’ambito del regime di cooperazione stretta 1.   Le disposizioni della parte IV in merito alla classificazione come significativi o meno significativi dei soggetti o dei gruppi vigilati trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2.   Un’ANC in cooperazione stretta assicura che le procedure disciplinate nella parte IV possano essere applicate in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati insediati nel relativo Stato membro. 3.   Nelle circostanze in cui la parte IV prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o gruppo vigilato, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all’ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo vigilato in conformità a tali istruzioni.
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