Art. 11
Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU
1. Ogni soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante notifica la propria intenzione all’ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. Le informazioni sono fornite in conformità ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.
2. Ogni soggetto vigilato meno significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante, notifica la propria intenzione alla propria ANC in conformità ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE.
3. Se la BCE non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 1 può essere stabilita e avviare alla propria attività. La BCE comunica tali informazioni all’ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà stabilita la succursale.
4. Se l’ANC dello Stato membro d’origine non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 2 può essere stabilita e dare avvio alla propria attività. L’ANC comunica tali informazioni alla BCE e all’ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale sarà stabilita.
5. Nel caso di variazioni alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il soggetto vigilato notifica per iscritto tali modifiche all’ANC che ha ricevuto le informazioni iniziali, almeno un mese prima di effettuare le modifiche. Tale ANC informa l’ANC dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
Storico versioni
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