Art. 108 · Strumenti giuridici relativi alla vigilanza in connessione con la cooperazione stretta

Art. 108

Strumenti giuridici relativi alla vigilanza in connessione con la cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Strumenti giuridici relativi alla vigilanza in connessione con la cooperazione stretta 1.   Rispetto ai compiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, e di cui all’ del regolamento sull’MVU, la BCE può impartire istruzioni, formulare richieste o emanare orientamenti. 2.   Se la BCE ritiene che l’ANC in cooperazione stretta debba adottare una misura relativa ai compiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull’MVU in riferimento a un soggetto o un gruppo vigilato, essa rivolge a tale ANC: a) in riferimento a soggetti o gruppi vigilati significativi, un’istruzione di carattere generale o specifico, una richiesta o un orientamento in cui richiede l’emanazione di una decisione di vigilanza in relazione a tale soggetto o gruppo nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta; o b) in riferimento a soggetti o gruppi vigilati meno significativi, un’istruzione di carattere generale o un orientamento. 3.   Se la BCE ritiene che un’ANC o un’AND in cooperazione stretta debbano adottare una misura relativa ai compiti di cui all’ del regolamento sull’MVU, essa può rivolgere a tale ANC o AND un’istruzione di carattere generale o specifico, una richiesta o un orientamento in cui richiede l’applicazione di requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali. 4.   La BCE specifica nell’istruzione, nella richiesta o nell’orientamento un termine per l’adozione della misura da parte dell’ANC in cooperazione stretta, termine che non può essere inferiore a 48 ore, salvo che un’adozione più rapida si renda necessaria per evitare un danno irreparabile. All’atto di fissazione del termine, la BCE tiene conto delle norme amministrative e procedurali cui l’ANC di riferimento in cooperazione stretta deve uniformarsi. 5.   Un’ANC in cooperazione stretta adotta tutte le misure necessarie per uniformarsi alle istruzioni, richieste o orientamenti della BCE e informa la BCE senza indebito ritardo in merito alle misure adottate.
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