Art. 107 · Principi da applicare a seguito dell’instaurazione di una cooperazione stretta

Art. 107

Principi da applicare a seguito dell’instaurazione di una cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Principi da applicare a seguito dell’instaurazione di una cooperazione stretta 1.   Dalla data di applicazione di una decisione della BCE, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, che instaura una cooperazione stretta tra la BCE e un’ANC di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, e fino alla cessazione o sospensione di tale cooperazione stretta, la BCE assolve i compiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’ del regolamento sull’MVU in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati insediati nel relativo Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, conformemente all’ del regolamento sull’MVU. 2.   Se è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, la BCE e l’ANC in cooperazione stretta si trovano, rispetto ai soggetti e ai gruppi vigilati significativi e meno significativi insediati nello Stato membro partecipante in cooperazione stretta, in una posizione comparabile a quella in cui si trovano rispetto a soggetti e gruppi vigilati significativi e meno significativi insediati negli Stati membri dell’area dell’euro, tenuto conto del fatto che la BCE non gode, in riferimento a soggetti e gruppi vigilati significativi e meno significativi insediati nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, di poteri direttamente applicabili. 3.   In conformità all’ del regolamento sull’MVU, la BCE può impartire, a un’ANC in cooperazione stretta, istruzioni relative ai soggetti e ai gruppi vigilati significativi e istruzioni di carattere esclusivamente generale in riferimento ai soggetti e gruppi vigilati meno significativi. 4.   La cooperazione stretta termina alla data in cui la deroga in virtù dell’ TFUE è abrogata in riferimento a uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, conformemente all’, paragrafo 2, TFUE e le disposizioni di cui alla presente parte cessano di trovare applicazione.
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