Art. 106 · Procedura per l’instaurazione di una cooperazione stretta

Art. 106

Procedura per l’instaurazione di una cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura per l’instaurazione di una cooperazione stretta La BCE valuta le richieste degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro di instaurare una cooperazione stretta in conformità alle procedure stabilite nella Decisione ECB/2014/5 (16).
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