Art. 104 · Scambio di informazioni e cooperazione in relazione all’uso di strumenti macroprudenziali da parte di un’ANC o un’AND

Art. 104

Scambio di informazioni e cooperazione in relazione all’uso di strumenti macroprudenziali da parte di un’ANC o un’AND

In vigore dal 16 apr 2014
Scambio di informazioni e cooperazione in relazione all’uso di strumenti macroprudenziali da parte di un’ANC o un’AND 1.   In conformità all’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, l’ANC o l’AND di riferimento, qualora intenda applicare tali strumenti, notifica la propria intenzione alla BCE dieci giorni prima di adottare tale decisione. Tuttavia, un’ANC o un’AND, se intendono fare uso di uno strumento macroprudenziale, informano il prima possibile la BCE circa l’identificazione di un rischio macroprudenziale o sistemico per il sistema finanziario e, ove possibile, dei dettagli relativi allo strumento da adottare. Tali informazioni includono, per quanto possibile, le specificità della misura da adottare, compresa la data prevista per l’applicazione. 2.   L’ANC o l’AND provvedono a notificare l’intenzione alla BCE. 3.   La BCE, se si oppone alla misura prevista da un’ANC o un’AND, espone i motivi della sua opposizione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica dell’intenzione. Tale opposizione è manifestata per iscritto ed enuncia i motivi dell’opposizione. Prima di procedere all’adozione della decisione, se del caso, l’ANC o l’AND prendono debitamente in esame le ragioni della BCE.
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