Art. 1 · Oggetto e scopo

Art. 1

Oggetto e scopo

In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e scopo 1.   Il presente regolamento disciplina tutti i seguenti aspetti: a) il quadro di cui all’, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, segnatamente un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche per l’attuazione dell’ del regolamento sull’MVU riguardanti la cooperazione nell’ambito dell’MVU, che comprende: i) la metodologia specifica per valutare e riesaminare se un soggetto vigilato è classificato come significativo o meno significativo secondo i criteri stabiliti dall’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e le misure risultanti da tale valutazione; ii) la definizione delle procedure, compresi i termini, anche in relazione alla possibilità per le ANC di predisporre progetti di decisione da sottoporre all’attenzione della BCE concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza sui soggetti vigilati significativi; iii) la definizione delle procedure, compresi i termini, concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza sui soggetti vigilati meno significativi. In particolare, tali procedure impongono alle ANC, a seconda dei casi definiti nel presente regolamento, di: — notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza, — valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura, — trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti in materia di vigilanza, su cui la BCE può esprimere la propria opinione; b) la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU riguardo alle procedure relative a soggetti vigilati significativi e soggetti vigilati meno significativi, comprese le procedure comuni applicabili alle autorizzazioni all’accesso all’attività di ente creditizio, alla revoca di tali autorizzazioni e alla valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate; c) le procedure relative alla cooperazione tra la BCE, le ANC e le AND riguardanti compiti e strumenti macroprudenziali, nel significato di cui all’ del regolamento sull’MVU; d) le procedure relative al funzionamento della cooperazione stretta nel significato di cui all’ del regolamento sull’MVU e applicabili tra la BCE, le ANC e le AND; e) le procedure relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU, compresi taluni aspetti relativi alle segnalazioni di vigilanza; f) le procedure relative all’adozione di decisioni di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di altre persone; g) il regime linguistico tra la BCE e le ANC e tra la BCE e i soggetti vigilati e altre persone; h) le procedure applicabili ai poteri sanzionatori della BCE e delle ANC nell’ambito dell’MVU in relazione ai compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU; i) le disposizioni transitorie. 2.   Il presente regolamento non incide sui compiti in materia di vigilanza che non sono stati attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU e che, pertanto, restano in capo alle autorità nazionali. 3.   Il presente regolamento deve essere interpretato, in particolare, in combinato disposto con la Decisione BCE/2004/2 (3) e con il regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (4), in particolare con riguardo al processo decisionale nell’ambito dell’MVU, compresa la procedura applicabile tra il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo per quanto concerne la non obiezione da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU e di altri atti giuridici della BCE pertinenti, compresa la Decisione BCE/2014/16 (5).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-1