Art. 9

Art. 9

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 347,89 EUR, e il limite superiore a 2695,79 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2012, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7 del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 225,36 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:423:oj#art-9