Art. 6
In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o gennaio 2013, l'indennità chilometrica di cui all', paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
0 EUR/km per una distanza compresa tra
0 e 200 km,
0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra
201 e 1 000 km,
0,6367 EUR/km per una distanza compresa tra
1 001 e 2 000 km,
0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra
2 001 e 3 000 km,
0,1272 EUR/km per una distanza compresa tra
3 001 e 4 000 km,
0,0614 EUR/km per una distanza compresa tra
4 001 e 10 000 km,
0 EUR/km per la distanza superiore a
10°000 km.
All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a:
—
191,00 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
—
381,96 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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