Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 919,02 EUR e a 1 225,36 EUR per le famiglie monoparentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:423:oj#art-4