Art. 11

Art. 11

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a: — 845,37 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia; — 501,20 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:423:oj#art-11